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Attualità domenica 12 gennaio 2020 ore 15:29

Attenti alla “pantofola” del funzionario corrotto

Ai cittadini vengono chiesti suggerimenti, entro il 24 gennaio, per elaborare il Piano di prevenzione della corruzione, che contiene delle curiosità



FIGLINE INCISA — Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha avviato la cosiddetta “procedura di partecipazione” per elaborare il testo definitivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2020 - 2022. In pratica viene chiesto alle associazioni di consumatori e degli utenti, ai sindacati, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, agli ordini professionali e imprenditoriali (in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune) di presentare osservazioni in merito ai contenuti del Piano anticorruzione (in sigla PTPCT). Le osservazioni devono pervenire entro e non oltre il 24 Gennaio 2020 mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune.

Tra le tante misure volte a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa del Comune, c’è anche il divieto di “pantouflage”. Il termine deriva dal francese “pantoufle” che in italiano indica la pantofola o la ciabatta.

Cosa c’entrano le pantofole con la corruzione? È presto detto: questa normativa (come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione) vuole evitare episodi di corruzione legate all’impiego del dipendente, successivamente alla sua cessazione del rapporto di lavoro. Insomma la corruzione potrebbe concretizzarsi quando il dipendente pubblico non lavora più e quindi, in teoria, è “in pantofole”.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento), di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Tale divieto è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. La legge avverte che sono da considerare nulli gli eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti all’ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma in violazione del divieto di “pantouflage”. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.


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