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Attualità venerdì 07 aprile 2023 ore 19:10

Albo giudici popolari, ecco come iscriversi

C’è tempo fino al 31 luglio. Previsto un rimborso spese e un compenso giornaliero per chi viene chiamato ad esercitare questa funzione



FIGLINE - INCISA — Rimarranno aperte fino al 31 luglio, anche per i residenti a Figline e Incisa Valdarno, le richieste di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, che è già possibile effettuare su apposito modulo (disponibile qui:
https://www.comunefiv.it/bandi-suap/iscrizione-albo-dei-giudici-popolari). Le domande possono essere consegnate a mano, presso uno dei due sportelli FacileFIV (aperti dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13.30, il martedì e il venerdì anche in orario 15.30-18.30, in piazza IV Novembre 3 presso il municipio Figline e in piazza del Municipio 5 presso il municipio di Incisa)
oppure inviate per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefiv.it o per posta
elettronica certificata all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it.

INFO E REQUISITI - Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per poter richiedere l'iscrizione a questi elenchi, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età compresa tra i 30 e i 65 anni; titolo di studi di scuola secondaria di primo grado (scuola media) per la Corte di Assise e scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) per la Corte d’Assise d’Appello.
Sono esclusi dalla possibilità di iscrizione alle liste i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono invece dispensati, per la sola durata della carica, i Ministri e i Sottosegretari di Stato; i membri del Parlamento; i Commissari delle Regioni; i componenti degli organi delle Regioni di cui all'art. 121 della Costituzione o i corrispondenti organi previsti dagli statuti regionali speciali; i prefetti delle province.

Gli elenchi si rinnovano ogni due anni (anno dispari) ed è previsto un compenso giornaliero e un rimborso spese per chi viene chiamato ad esercitare questa funzione, direttamente dal Tribunale competente. Per saperne di più: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.page#


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